Con la sentenza n. 852/2022 , il Tar Lombardia ha riconosciuto la illegittimità della norma del comma 6 dell’art. 11 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano (che disciplina il CIS, certificato di idoneità statica degli edifici) nella parte in cui si stabilisce che “in caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita”. Mentre permane la validità della norma regolamentare circa l’imposizione del CIS, d’ora in poi i notai non dovranno più allegare il certificato ai futuri rogiti. La norma annullata infatti, secondo il giudizio del TAR, muovendo in una materia civilistica, esorbita dalle competenze comunali.

TarLombardia_sentenza_n.852-2022.pdf