Nel disegno di legge di conversione del decreto n. 21/2022, che ha ottenuto la fiducia del Senato la settimana scorsa ed è ora all’esame della Camera, è presente un emendamento che riguarda, appunto, la proroga di: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, nonché convenzioni di lottizzazione.In considerazione della particolare situazione di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione, sono prorogati di un anno i titoli edilizi rilasciati entro il 2022; la proroga vale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione.
Titoli edilizi prorogati
-La proroga riguarda i seguenti titoli abilitativi:-permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
Termini del permesso di costruire
Ricordiamo che, ai sensi del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:
il termine di inizio dei lavori; il termine di ultimazione delle opere.
In particolare:
il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del titolo;
il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La proroga comprende anche:

·       le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150),

·       gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale,

·       i relativi piani attuativi,

·       gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

Riguarda, infine, anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:

·       cause impreviste,

·       complessità delle opere da realizzare,

·       emergenza sanitaria da Covid-19

Sono previste delle precise condizioni per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, quali:

·       i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;

·       i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Testo dell’emendamento

In allegato il testo dell’emendamento approvato  «Art. 10-bis (Misure a sostegno dell’edilizia privata)

DDL_S._2564.pdf