L’ENEA è intervenuta sul tema del superbonus e tetti disperdenti, con una nota di chiarimento datata 7 marzo 2022, attraverso la quale ricorda che la Legge di bilancio 2021 – ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del decreto 34/2020 (decreto rilancio) dove si legge che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.Prima di fornire l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119, l’Agenzia, riprende il concetto di superficie disperdente da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo:
· i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica,
· l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale,
· il parametro H’t,
· le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello.
La superficie del tetto freddo non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25.
Nella nota si legge che l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, di concerto con MiTE, è la seguente: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).” Conseguentemente all’interpretazione sopra è stato aggiornato il sito ENEA “asseverazioni”. ENEA precisa, inoltre che l’interpretazione è stata condivisa e ripresa nella Risposta n. 247 del 14/04/2021 dell’Agenzia delle entrate – pagg. 6 e 7, dove si legge: “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante.”La nota riprende anche l’avviso pubblicato da ENEA il 31 agosto 2021 dove si chiariva, di concerto con il MiTE, che:“le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
A tal proposito ENEA spiega che la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio:
1. dall’ambiente caldo all’ambiente freddo
2. dall’ambiente freddo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1).Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.