Come noto, l’ANAC in data 20 Giugno ha adottato i nuovi regolamenti applicativi del Codice Appalti 2023. Questi provvedimenti consentono di focalizzare meglio l’attenzione su specifici istituti e, mediante il raffronto con i precedenti quando presenti, di comprendere quali modifiche siano intervenute.
Il potere sanzionatorio dell’ANAC non sembra aver subito rilevanti modifiche, anche se sono state aggiunte e meglio specificate alcune ipotesi sanzionatorie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (mentre poco è cambiato rispetto agli operatori economici).
In particolare:
a) sono state previste specifiche ipotesi sanzionabili nell’ambito della qualificazione delle Stazioni Appaltanti e nel caso di rifiuto di ottemperare agli obblighi derivanti dall’assegnazione d’ufficio delle procedure di gara da parte dell’ANAC a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate o resa di false dichiarazioni a tal fine;
b) sono state previste sanzioni relative alla fase esecutiva del contratto;
c) le ipotesi nelle quali l’ANAC prevedeva di sanzionare direttamente il RUP della procedura sono state sostituite: adesso la sanzione viene irrogata nei confronti della Stazione Appaltante o dell’ente concedente.
Rispetto agli operatori economici (ma anche degli enti pubblici) l’unica innovazione sembra attenere al termine per aderire alla contestazione dell’ANAC e pagare così la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, che passa da 10 a 30 giorni. Nel contempo, però, non è più prevista l’ulteriore riduzione del 50% nell’ipotesi in cui il soggetto effettui il pagamento nei trenta giorni dall’irrogazione della sanzione.
Allego, per maggiori dettagli, prospetto riassuntivo delle novità introdotte e tabelle di raffronto tra il regolamento previgente e il regolamento adottato in applicazione del Codice del 2023.
Si allega il prospetto riassuntivo