Nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, il valore da considerare ai fini del pagamento del contributo unificato è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione. Lo ha chiarito il ministero della giustizia, con provvedimento del 20 maggio 2023, in risposta al quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo.
Quest’ultimo formulava quesito volto a conoscere se fosse corretto “per le cause di impugnazioni delle delibere condominiali con cui è chiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento totale e/o parziale della stessa senza null’altro essere specificato – il pagamento del contributo unificato correlato al valore indeterminato… ritenendo in ogni caso che la verifica sull’incidenza in termini economici della delibera sul singolo condomino, ove non espressamente specificata in atti, costituisca un quid pluris rispetto all’attività amministrativa connessa all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi”.
Il ministero dopo aver riepilogato la normativa e la giurisprudenza in materia ha precisato dunque che “nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, il valore del procedimento, che ad ogni modo deve essere indicato nell’atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione”.