Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio territoriale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato.
Dalla natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al Consiglio di Disciplina territoriale deriva che il suo svolgimento può essere impostato secondo principi di semplicità e libertà delle forme, avendo come unico limite il diritto di difesa dell’incolpato che non può essere compresso o scalfito.
Ciò comporta che nel caso in cui il Consiglio di Disciplina abbia omesso la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento disciplinare, tale omissione non comporta la nullità del procedimento stesso se l’incolpato abbia comunque avuto conoscenza effettiva e completa del provvedimento di avvio e per questo sia riuscito a compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a sua difesa.
In altri termini, laddove il diritto di difesa viene declinato in maniera sostanziale dall’incolpato, questi non può invocare l’illegittimità del procedimento prevalendo la sostanza della difesa su una regola di carattere procedurale. Si rammenta che per “omissione della comunicazione di avvio del procedimento” può intendersi tanto il mancato invio della comunicazione, quanto l’invio di una comunicazione incompleta, eccessivamente sintetica o “per relationem”.
Sulla natura amministrativa del procedimento disciplinare presso l’organo territoriale e sulla conseguenza degli errori procedurali che non comprimono il diritto di difesa si è pronunciata diverse volte la Corte di Cassazione in senso conforme a quanto sopra (Cass. Civ. sez. Un. n. 28339 del 22.12.2011; Cass. Civ., sentenza del 09.03.2005, n. 5072, Cass. Civ. sentenza del 01.10.2004, n. 19658)
SI ALLEGA LA SENTENZA