La risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i rimborsi chilometrici forfettari corrisposti ai professionisti sono imponibili. Se il rimborso non è accompagnato da una documentazione analitica delle spese effettivamente sostenute, viene considerato un compenso e concorre alla formazione del reddito da lavoro autonomo. In tal caso, è soggetto a ritenuta d’acconto e deve essere indicato in fattura. Per essere escluso dalla tassazione, il rimborso deve riferirsi a spese reali, documentate in modo dettagliato e pagate con strumenti tracciabili. L’utilizzo delle tabelle ACI non è sufficiente a rendere il rimborso non imponibile. Questo chiarimento impatta sia i professionisti, che devono includere tali rimborsi nel reddito, sia i committenti, che devono applicare la ritenuta.
In allegato l’opuscolo esplicativo con la Risposta dell’AdE.