Il prezioso chiarimento dell’Amministrazione finanziaria è di conforto per coloro che nel corso dei lavori hanno visto lievitare per i motivi di cui si è detto i relativi costi, ma occorre prestare attenzione al fatto che i sopraggiunti lavori siano “necessari al completamento” dell’intervento. Questo si ritiene possa essere considerato valido anche in contesti diversi dalle villette con interventi superbonus realizzati almeno al 30% alla data del 30 settembre 2022.
Si ritiene invece che il distinguo degli interventi “sopravvenuti” tra necessari ai fini del completamento degli interventi “originari” e non necessari, valga solo con riguardo ai casi in cui la normativa fotografa una data specifica entro cui una determinata percentuale di completamento deve essere stata realizzata (come le villette con interventi superbonus realizzati almeno al 30% alla data del 30 settembre 2022, ma anche come gli IACP ed enti equivalenti, di cui alla lett. c) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020, con interventi superbonus realizzati almeno al 60% alla data del 30 giugno 2023, ai fini della estensione temporale della finestra superbonus con percentuale al 110% sino al 31 dicembre 2023).
Sono escluse invece le spese relative a nuovi interventi non previsti inizialmente o non necessari al completamento dell’intervento originario.
È importante tenere conto di queste regole per evitare di incorrere in sanzioni o di perdere il diritto al beneficio fiscale.
Si allega l’opuscolo esplicativo con la Circolare.