L’uso dei bonus fiscali legati agli interventi edilizi è vincolato al completamento di tali interventi in base alle tempistiche prestabilite dai titoli abilitativi. La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 42012/2022 (allegata all’opuscolo riservato) esprimendosi a favore del sequestro sul portale dell’Agenzia delle Entrate dei falsi crediti d’imposta nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia – aveva vincolato i bonus edilizi al completamento degli interventi.
Il decreto Cessioni (DI n. 11/2023) però in base all’articolo 2 ter, ha stabilito che la liquidazione per stato di avanzamento, per i lavori diversi dal superbonus, è una facoltà e non un obbligo.
Con sentenza n. 45558/2022 (allegata alla presente) la terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha affrontato il tema del sequestro preventivo dei crediti fiscali edilizi oggetto di cessione sulla base del regime dettato dall’art. 121 del Decreto rilancio. La Corte di Cassazione ricorda come vada qualificata persona estranea al reato – nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – l’utilizzo del bene per fini illeciti
Tuttavia, secondo la Cassazione, nella disciplina del Decreto rilancio, il cessionario dei crediti di imposta che provveda alla monetizzazione del credito al cedente, anzitutto consegue indubbiamente un vantaggio economico dalla cessione del credito di imposta.Secondo tale disciplina, la cessione dei crediti fiscali viene perfezionata ad un valore minore rispetto al valore nominale, e ciò comporta un utile in capo al cessionario, stante che l’acquisto del credito di imposta viene monetizzato al cedente ad un valore decisamente inferiore rispetto a quello nominale del credito ceduto, concretizzando così un utile sui singoli crediti acquistati. Alla luce di ciò, sottolinea la Cassazione, è evidente che la posizione del cessionario che lucra un vantaggio considerevole dall’operazione di cessione dei crediti fiscali sia quella di un soggetto difficilmente qualificabile – agli effetti del sequestro e della relativa confisca – come persona estranea al reato, proprio perché il cessionario del credito di imposta riceve vantaggio dall’altrui attività criminosa e, anzi, dovrà riconoscersi la sussistenza, in una tale evenienza, di un legame tra la posizione del terzo e la commissione del reato.
ALLEGATO L’OPUSCOLO ESPLICATIVO CON LE SENTENZE PER I COLLEGI ASSOCIATI